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Condizioni generali di fornitura
della FEDERAL-MOGUL Deva GmbH 03/2006
1. Condizioni generali di validità
1.1 Le nostre condizioni di validità hanno validità esclusiva;quelle di consegna del committente se opposte o diverse dalle nostre condizioni generali di vendita non sono da noi riconosciute tranne il caso in cui la loro validità venga da noi approvata espressamente. Le condizioni generali di vendita del committente non valgono nemmeno per eventuali riferimenti di qualsiasi natura ad esse. Non sono valide nemmeno se non le abbiamo rifiutate espressamente né se abbiamo eseguito delle consegne senza riserve pur nella consapevolezza che le nostre condizioni di consegna divergono da quelle del committente. Queste condizioni generali di vendita valgono per tutti i negozi giuridici, anche futuri, relativamente alla vendita di prodotti, prestazioni d'opera e servizi con noi, compresa la fase dell'avvio contrattuale. Già con la nostra offerta o alla risposta ad una richiesta si ritengono giuridicamente valide le nostre Condizioni Generali di Vendita nei confronti del committente. Le nostre condizioni di Consegna valgono solo per le imprese ai sensi dell' § 14 Cod. Civ. se il contratto appartiene all'attività dell'impresa.
1.2 Il „committente" rispetto alle presenti condizioni di fornitura è qualsiasi acquirente dei nostri prodotti, prestazioni d'opera o servizi (di seguito denominati i "Prodotti") in base agli accordi contrattuali. Le denominazioni sono definite prevalentemente in base alle direttive tecniche specificamente valide come la DIN/ISO 8402.
1.3 Tutti gli accordi intrapresi tra noi e il committente per l'esecuzione di questo accordo scritto sono redatte nel presente contratto. Non hanno fondamento eventuali accordi collaterali di natura verbale.
1.4 Siamo autorizzati ad elaborare i dati derivanti dalle attività commerciali, anche riferiti alle persone, a scopi nostri. A questo scopo il committente viene istruito secondo l' § 28segg. Della Legge sulla Privacy.
2. Offerte, Ordine
2.1 La nostra offerta si ritiene non impegnativa fino alla consegna definitiva dell’ordine.
2.2 Se l'offerta è definita vincolante ai sensi dell'§ 145 Cod. Civ. siamo autorizzati ad accettarla entro due settimane mediante spedizione di una conferma d'ordine oppure ad accettarla mediante la fornitura dei prodotti forniti al committente.
2.3 Ciascun ordine vale esclusivamente per il mercato per il quale è destinato secondo il contratto. Il contratto di destinazione ci deve essere comunicato. Se il committente non è in grado di effettuare la consegna in un determinato mercato di destinazione a causa di un embargo egli è tenuto su nostra richiesta a restituirci i prodotti forniti. In caso non avvenga questa restituzione il committente è obbligato a risarcirci i danni derivanti.
2.4 Se gli ordini sono eseguiti in base a descrizioni e/o disegni da noi utilizzati o se si fa riferimento ad essi questo materiale per l'esecuzione del lavoro è ritenuto impegnativo e dobbiamo darne informazione su richiesta del committente. Se i prodotti sono non sono conformi alle indicazioni d'esecuzione autorizzate dal committente essi vengono considerati in difetto. Altre indicazioni riportate nei prospetti pubblicitari, dépliants, cataloghi ecc. non costituiscono contenuto contrattuale se non esiste un accordo particolare in merito. Tali informazioni non contengono dichiarazioni valide sotto il profilo giuridico e pertanto non giustificano l'accettazione di proprietà garantite, accettazioni indipendenti (garanzie) o istruzioni concrete d'intervento. Lo stesso vale anche per l'impiego di contrassegni di conformità e norme.
2.5 Soltanto il committente decide su propria responsabilità l'adeguatezza dei prodotti da noi forniti per i tipi d'uso e destinazioni da lui scelte. Un uso definito dal committente dei nostri prodotti diventa contenuto contrattuale solo se regolamentato da un accordo scritto. Questo vale anche se siamo coinvolti dal committente nella produzione degli articoli da lui realizzati contribuendone alla realizzazione con consigli e raccomandazioni. In caso di successiva cessione nessuno è autorizzato a rilasciare senza il nostro consenso scritto dichiarazioni e descrizioni continuative senza garanzie. A questo merito vale il punto 2.4.
2.6 Solo il committenre decide di propria responsabilità se i nostri prodotti sono pronti per essere utilizzati. Per quanto ci riguarda al committente è vietata la fornitura di prodotti non testati o testati in modo insufficiente.
2.7 Il committente garantisce la rintracciabilità dei prodotti da noi forniti. Si esclude in questo senso il diritto di rifiutare l'esecuzione del servizio. Possiamo richiedere in qualsiasi momento una pezza giustificativa che attesti la documentazione.
2.8 Il committente è tenuto a segnalarci quando l'impiego dei prodotti da noi forniti richiede una documentazione di sicurezza o necessita di un'integrazione particolarmente esaustiva. Egli risponde di qualsiasi danno derivante dal mancato adempimento di quest'obbligo. I nostri prodotti non devono essere utilizzati nel settore aeronautico o in impianti con tecnologie atomiche senza prima la nostra autorizzazione scritta.
2.9 Ci riserviamo il diritto di proprietà e d'autore relativamente ad illustrazioni, disegni, calcoli e altra documentazione nonché di modelli e campioni. Questo vale anche per altra documentazione scritta definita come "riservata". Prima della sua cessione a terzi il committente deve essere anticipatamente in possesso della nostra espressa approvazione scritta e di un accordo scritto su tutti i dettagli giuridici e commerciali.
3. Prezzi e condizioni di pagamento
3.1 Sono vincolanti soltanto i prezzi confermati da noi. Se le consegne anche parziali vanno effettuate secondo il contratto oltre i due mesi dalla data della conferma dell'ordine e durante questo periodo a partire dalla data della conferma dell'ordine i nostri listini prezzi generalmente validi aumentano, siamo autorizzati ad aumentare in modo equivalente anche il prezzo concordato. Se dalla conferma d'ordine non risulta diversamente i nostri prezzi s'intendono "franco magazzino" compreso il carico presso lo stabilimento ma escluse le spese d'imballaggio, spedizione, trasporto, assicurazione, dogane, montaggio e l'IVA valida nella specifica condizione. L'IVA viene indicata separatamente nell'importo previsto dalla legge con data nel giorno dell'emissione.
3.2 Se non è stato deciso diversamente i nostri crediti scadono entro 30 giorni dalla data della fattura e l'importo da pagare è netto. Concediamo sconti solo su accordo. Possiamo richiedere pagamenti anticipati o garanzie prima della consegna. In caso di ritardato pagamento da parte del committente ci spettano almeno l'8 % all'anno sul tasso d'interesse base valido al momento della scadenza (§ 247 Cod. Civ.). Ci riserviamo il diritto di intraprendere azioni giudiziarie per ottenere il risarcimento dei danni.
3.3 I pagamenti possono essere effettuati esclusivamente nella valuta da noi definita. Tutti gli obblighi di pagamento derivanti da rapporti giuridici sono da noi stati scelti ed accordati in EURO.
3.4 L'accettazione di cambiali ed assegni ha luogo soltanto secondo accordi a parte e solo per motivi di pagamenti. Le spese di sconti (effetti) e recupero sono a carico del committente.
3.5 Si esclude la compensazione del committente con domanda riconvenzionale, se non inequivocabilmente valida sotto il profilo giuridico o riconosciuta da noi. Per l'esercizio del diritto di riservato dominio il committente è autorizzato a procedere a questo riguardo se la sua contropretesa si basa sullo stesso rapporto contrattuale. Il committente non ha il diritto di ritenzione per prestazioni parziali secondo l' § 320 par.2 Cod. Civ. La cessione o la costituzione in pegno contro nostri diritti deve essere da noi approvata per iscritto.
3.6 I doveri del committente derivanti da un contratto stipulato con noi hanno fondamento anche se il prodotto creato dal committente, da cui il prodotto da noi fornito viene rielaborato, non può essere immesso nel commercio per motivi a noi non imputabili.
4. Scadenze e ritardi nelle consegne
4.1 Il mantenimento dei termini delle consegne impone l'arrivo a tempo debito di tutta la documentazione che il committente deve fornire comprese le autorizzazione e le approvazioni necessarie e in particolare i progetti nonché il mantenimento delle condizioni di pagamento convenute ed altri obblighi da parte del committente. Se queste condizioni non vengono soddisfatte i termini si allungano corrispondentemente ma questo non vale se siamo noi a rispondere dei ritardi.
4.2 In condizioni di forza maggiore o altre situazioni imprevedibili e straordinarie di cui non si può attribuire la colpa (guasti aziendali, scioperi, serrate, interventi di autorità, difficoltà d’approvvigionamento energetico, subforniture ritardate o manchevoli per le quali sono richieste materie prime, semilavorati o prodotti lavorati per la produzione dell’oggetto della consegna il termine di consegna viene prolungato, se per questo è impossibile l’adempimento in tempo utile dei nostri obblighi, per un tempo adeguato alla durata della permanenza della condizione ostante. Ciò vale anche se subentrano le stesse circostanze da parte del fornitore. In circostanze importanti l’inizio e il termine di queste condizioni saranno da noi comunicate prima possibile al committente. Se la durata dell’ostacolo supera i sei mesi noi e il committente possiamo rescindere il contratto. Se per le condizioni menzionate la consegna o la prestazione diventa impossibile o insostenibile ci riteniamo liberi dagli obblighi di fornitura. Se il tempo di consegna si allunga o se siamo liberi dal diritto di consegna il committente non può rivendicare diritti di risarcimento dei danni. In caso non fossimo più tenuti ad effettuare le consegne restituiremo qualsiasi prestazione svolta dal committente.
4.3 In caso di ritardo nostro il committente può - se il danno per il quale solo noi siamo responsabili causatogli risulta fondato - richiedere un risarcimento forfettario di mora per settimana completa di ritardo pari allo 0,5% settimanale, che però complessivamente ammonterà al massimo al 5 % del prezzo della parte di fornitura che non si è potuta utilizzare a scopo commerciale, a meno che il danno non sia comprovatamente d'entità minore.
Si escludono inoltre i diritti di risarcimento del committente per ritardato servizio. Questo non vale in caso di violazione della vita , dell'incolumità o della salute o per una violazione premeditata o gravemente colposa per causa nostra, di nostri rappresentanti ed assistenti.
4.4 Su nostra richiesta il committente è tenuto a dichiarare entro un tempo adeguato se nonostante il ritardo nella prestazione effettuerà la consegna del prodotto.
4.5 Il ritiro della merce, laddove previsto dal contratto nello stabilimento e se non concordato diversamente, sarà effettuato dal committente a sue spese presso la nostra sede. Se il fornitore no comparirà entro una settimana per un ritiro concordato per iscritto, il ritiro sarà effettuato mediante nostra firma del verbale di ritiro.
4.6 Per le consegne dei nostri prodotti che prevedono l'impiego di sistemi logistici - come quelli di just-in-time - , in caso di dubbio è necessario un accordo scritto.
4.7 Il termine di consegna si ritiene rispettato se l'oggetto della fornitura ha lasciato lo stabilimento o il magazzino di fornitura entro il momento indicato dalla scadenza o ha comunicato la disponibilità alla spedizione. Questo non vale se per contratto è stata definita una scadenza per il ritiro o se si è concordato un impegno per il montaggio.
4.8 Se la spedizione delle consegne su richiesta del committente viene ritardata su richiesta del committente di oltre due settimane dopo il termine di consegna convenuto oppure se non si era accordato un termine di consegna preciso, dopo indicazione della disponibilità alla spedizione, siamo autorizzati a mettere in conto un importo forfetario mensile ( evtl. anche proporzionale per tempi inferiori ) per diritti di magazzinaggio pari al 0,5% del prezzo dell'oggetto della fornitura e comunque al massimo pari al 5%. Al committente è concesso di provare che il danno riscontrato è di natura notevolmente inferiore. A noi è concesso di provare che il danno riscontrato è d'entità maggiore. In ogni caso siamo autorizzati, dopo aver fissato un termine adeguato e al suo decorso e dopo il rispettivo preavviso a disporre l'oggetto della consegna in modo diverso , ad effettuare la consegna secondo un termine di tempo adeguatamente prolungato.
4.9 Siamo autorizzati ad eseguire in qualsiasi momento una consegna attraverso un gruppo industriale collegato secondo le condizioni contrattuali per l'adempimento dei nostri obblighi di fornitura oppure a fare produrre il prodotto ordinato da una società industriale collegata.
5. Fornitura, trasferimento dei rischi e trasporto
5.1 Se la conferma d'ordine non indica condizioni diverse la consegna s'intende "franco magazzino".
5.2. Le consegne parziali sono ammesse in misura ragionevole.
5.3 Il rischio, compreso quello del perimento accidentale passa al committente dal momento della consegna alla persona o all'ente incaricati all'esecuzione della spedizione. Se la spedizione risulta in ritardo a seguito di circostanze imputabili al committente, il rischio dal giorno della disponibilità della spedizione passa al committente. Il momento dell'avvenuto ritiro è decisivo per il trasferimento dei rischi.
5.4 Possiamo scegliere i mezzi di trasporto, l'imballaggio e la spedizione se il committente non li decide con sollecitudine prima della scadenza del termine di consegna e la sua decisione non viene da noi confermata. Le spese della diversa spedizione sono a carico del committente.
5.5 Su richiesta del committente la spedizione viene assicurata a proprie spese attraverso noi contro il danni da furto, rottura, trasporto, incendio e acqua e da altri rischi assicurabili. Il momento del trasferimento dei rischi secondo il par. 5.3 resta pertanto inalterato.
6. Riservato dominio, diritto di pegno, diritto di ritenzione
6.1 Ci riserviamo il diritto di proprietà sui prodotti forniti fino all'arrivo di tutti i pagamenti originati dal rapporto commerciale con il committente. Per tutta la durata del riservato dominio al committente è vietato costituire in pegno o cedere in garanzia i prodotti. In caso di comportamento contrario al contratto ed in particolare per i pagamenti ritardati, siamo autorizzati, dopo aver fissato un termine di tempo adeguato, a riprenderci il prodotto. Dopo aver ripreso il nostro prodotto siamo autorizzati a riutilizzarlo e il ricavato di tale riutilizzo andrà scalato da ciò che è dovuto dal committente - meno i costi specifici originati dall'aver reso i prodotti riutilizzabili.
6.2 Il committente è tenuto a tenere in modo adeguato i nostri prodotti e a magazzinarli tenendo conto delle caratteristiche specifiche del prodotto. Egli è tenuto in particolare ad assicurarli a proprie spese come valore a nuovo contro danni da incendio, acqua e furto. I diritti di risarcimento contro l'assicuratore sono trasferiti a noi. Accettiamo il trasferimento. Il committente istruisce l'assicurazione di rispondere esclusivamente a nostro vantaggio. In caso di necessità d'interventi di manutenzione ed ispezione il committente deve eseguirli tempestivamente a proprie spese.
6.3 In caso di costituzione in pegno o altri interventi di terzi sui nostri prodotti il committente è tenuto ad informarcene immediatamente per iscritto per consentirci d'intentare un'azione legale secondo l' § 771 del Codice di Procedura Civile. Egli dovrà intraprendere tutte le misure necessarie alla revoca e alla difesa da queste azioni e a sostenerci nell'applicazione dei nostri diritti anche a nostro nome. Se i terzi non sono in grado di rifonderci le spese giuriziarie e stragiudiziarie secondo l' § 771 Codice di Procedura Civile il committente dovrà rispondere del danno arrecatoci.
6.4 Il committente è autorizzato a lavorare e/o ad alienare i nostri prodotti entro un regolare rapporto commerciale ed in ogni caso purché riesca ad avere il completo pagamento dai suoi clienti per il trasferimento della proprietà in modo che la stessa passi ai suoi clienti solo se hanno adempiuto ai loro obblighi di pagamento; egli cede comunque già d'ora tutti i diritti per l'importo finale delle fatture (IVA compresa) relativamente ai nostri crediti che egli avrà maturato dalla rivendita contro il suo acquirente o terzi , indipendentemente dal fatto che i nostri prodotti siano stati rivenduti non rilavorati o rilavorati. Se tra il committente e il suo acquirente esiste un rapporto di contocorrente secondo l' § 355 del Codice Commerciale i crediti cedutici anticipatamente si riferiscono al saldo riconosciuto e in caso d'insolvenza del(dei) cliente (clienti) al saldo "causale" presente al momento. Il committente è autorizzato ad incassare questo credito anche dopo la sua la cessione. La nostra autorizzazione ad incassarli personalmente resta comunque valida. Ci impegniamo in ogni caso a non incassare i crediti finché il committente non ha ottemperato ai suoi obblighi di pagamento derivanti dai ricavi riscossi, non è in ritardo con i pagamenti e in particolare non è stata inoltrata una richiesta d'apertura di procedura per insolvenza o sospensione dei pagamenti. In tal caso possiamo richiedere che il committente ci comunichi i crediti ceduti e i relativi debitori, ci trasmetta tutte le indicazioni necessarie per l'incasso, ci consegni i relativi documenti e comunichi la cessione ai debitori (terzi). Con la presente si cedono anche tutti i crediti da cambiali tratte su richiesta dalla rivendita della nostra proprietà (cambiali del cliente). Siamo autorizzati a segnalare in qualsiasi momento la cessione dei diritti del committente a noi terz. In questo modo accettiamo qualsiasi cessione.
6.5 La lavorazione o la trasformazione dei nostri prodotti da parte del committente viene sempre compiuta dal committente a nostro favore. Se il nostro prodotto viene lavorato con altri oggetti non di nostra appartenenza acquisiamo la comproprietà del nuovo manufatto in rapporto al valore dei nostri prodotti (importo finale della fattura comprensivo di IVA) rispetto agli altri oggetti trasformati al momento della lavorazione. Per gli oggetti prodotti mediante lavorazione vale lo stesso criterio che si applica per i prodotti forniti con riserva.
6.6 Per gli oggetti mobili che entrano in nostra proprietà per essere lavorati, migliorati per altri lavori vale per tutti i crediti derivanti dal presente contratto il diritto di ritenzione e di pegno come previsto dal contratto.
6.7 Ci impegnano a rilasciare su richiesta del committente le garanzie che ci competono per quanto il valore realizzabile delle nostre garanzie superi i crediti da garantire di oltre il 10 %; la scelta delle garanzie da utilizzare spetta a noi.
7. Responsabilità per i vizi della cosa
7.1 Se l'ordine si basa su descrizioni di prodotti e/o materiali da noi realizzati o se si fa riferimento ad essi, tale documentazione tecnica sarà sempre impegnativa per questi prodotti e materiali di cui su richiesta del committente possiamo fornire qualsiasi informazione. Le caratteristiche definite nella presente descrizione relativamente alla lavorazione da effettuare fissano in modo definititivo come dev'essere la prestazione di lavorazione. Se il committente autorizza dei prodotti diversi dalle indicazioni specificate secondo l'ordine essi saranno ritenuti in difetto.
Le descrizioni dei servizi ed il riferimento a marchi secondo norme e conformità in caso di dubbi non prevedono l'accettazione di garanzie. In caso di dubbi decidono soltanto le dichiarazioni scritte espresse sull'accettazione di una garanzia.
7.2 Il committente è tenuto a controllare immediatamente i prodotti da noi forniti e in caso di difetti farci pervenire un reclamo scritto. I difetti evidenti vanno reclamati per iscritto entro 10 giorni dalla consegna o, se non era possibile riconoscerli secondo un normale esame, entro 10 giorni dal momento della loro scoperta. Se il committente non rispetta questa scadenza decadono tutti i diritti o possibilità di rivendicazione in riferimento ai difetti lamentati.
7.3 Se questo prodotto presenta un difetto riscontrato entro il tempo utile della cui causa siamo responsabili al momento del passaggio dei rischi il committente ha diritto, a nostra discrezione, a procedere all'eliminazione dei difetti o ad eseguire una nuova fornitura di un prodotto senza difetti. In caso di eliminazione dei difetti siamo tenuti a sostenere le spese relative necessarie all'eliminazione del vizio ed in particolare quelle di trasporto, percorso, lavorazione e materiale, purché non aumentate a causa del trasporto del prodotto in luogo diverso da quello d'adempimento tranne il caso in cui il trasporto appartenga all'uso regolamentare del prodotto.
7.4 Se il committente lamenta un difetto è anzitutto tenuto a mettere a nostra disposizione immediata i prodotti oggetto di contestazione e la relativa documentazione completa, eventuali analisi già eseguite dal committente ed informazioni sull'assistenza, la conservazione in magazzino, l'uso di eventuali mezzi di produzione aziendale, lavorazione e consegna dei prodotti contestati. Il committente è tenuto a darci la possibilità di visionare i vizi oggetto del reclamo anche nel suo stabilimento. Il committente è il solo responsabile della correttezza e della completezza delle indicazioni relative all'ordine. I disegni e le indicazioni tecniche o la documentazione avute dal committente non costituiscono garanzia, qualità o qualsivoglia fondamento di diritti senza espressi accordi contro di noi. Non rispondiamo di vizi derivanti dalla lavorazione o dal miglioramento o dall'uso improprio da parte del committente.
7.4 Se l'adempimento successivo non viene effettuato per motivi a noi imputabili il committente è autorizzato a sua scelta a ridurre l'entità del risarcimento oppure - se la violazione del nostro dovere è di natura fondamentale - a recedere dal contratto.
7.5 Per eliminare tutti i vizi necessari secondo una nostra valutazione di massima e fornire delle consegne sostitutive il committente è tenuto, dopo essersi accordato con noi, a darcene tempo ed occasione opportuni. Diversamente ci riteniamo liberi da conseguenze di danni derivanti dal mancato adempimento. Siamo autorizzati anche ad effettuare delle migliorie e delle consegne sostitutive in caso di vizi di natura considerevole.
7.6 I diritti per i vizi della cosa decadono entro un anno. Questo non vale però in caso di lesioni mortali, danni fisici o alla salute, per violazioni intenzionali o gravi negligenze causate da noi, da nostri rappresentanti o aiutanti e in tutti i casi in cui la legge in base agli §§ 438 I Nr.2, 634 a I Nr.2 Cod. Civ. impone termini più lunghi. Il termine di prescrizione inizia al momento della prestazione effettuata nello stabilimento con il relativo prelievo e diversamente con la fornitura dei prodotti al cliente.
7.7 Il committente è tenuto a mantenersi sufficientemente assicurato contro responsabilità dovute in particolare a condizioni di colpa e garanzie indipendenti. Egli è tenuto a comunicare al proprio assicuratore gli obblighi derivanti da queste condizioni.
7.8 Garantiamo secondo le norme di legge in caso di rivendicazione di diritti di risarcimento di danni o oneri del committente, derivanti da dolo o grave negligenza causate da noi, nostri rappresentanti o aiutanti. In caso di colpa grave la responsabilità è limitata ai danni tipici e comunque prevedibili.
7.9 Rispondiamo di danni secondo le norme di legge in caso di nostra responsabilità per infrazioni gravi delle norme contrattuali. In questo caso la responsabilità è limitata a danni prevedibili e di carattere tipico.
7.10 La responsabilità per lesioni mortali dolose, danni fisici o alla salute resta sempre valida, questo non vale per quanto previsto dalla legge sulla responsabilità del prodotto.
7.11 Se non regolamentato secondo quanto previsto nelle presenti clausole o se regolamentato in modo diverso si escludono i diritti di risarcimento danni o di rimborso spese.
8. Responsabilità cumulativa
8.1 Si escludono i diritti estesi di risarcimento danni e di rimborso spese del committente come previsti al punto 7 delle presenti condizioni generali di validità, specialmente contro la violazione di diritti derivanti da rapporti debitori e da azioni non ammesse.
8.2 L'eventuale esclusione o limitazione della nostra responsabilità vale anche a titolo personale per i nostri impiegati, prestatori d'opera, dipendenti, rappresentanti ed aiutanti.
9. Utensili e diritti d'invenzione
9.1 Gli utensili fabbricati per il committente in rapporto alla produzione dei nostri articoli sono di nostra proprietà come pure tutti i diritti che ne derivano indipendentemente dai contributi spese corrisposti dal committente. Si esclude qualsiasi possibilità di trasmissione di diritti al committente.
9.2 Per gli ordini la cui esecuzione richiede lavori di progettazione e sviluppo il committente non acquisisce diritti d'invenzione sugli oggetti o le procedure realizzate, nel nostro know-how e nelle attrezzature per la produzione di questi oggetti anche se ha contribuito alle spese di sviluppo e produzione. I diritti previsti dalla legge secondo i diritti d'invenzione del dipendente restano inalterati.
10. Riservatezza, luogo d'esecuzione, foro competente e diritto applicabile
10.1 Il committente è tenuto alla riservatezza sulle conoscenze e le informazioni di natura commerciale non ancora di pubblico dominio o non autorizzate per la divulgazione. Questo vale in particolare anche per le nostre conoscenze tecnologiche, metodi e procedure di produzione se ci assiste nella realizzazione del nostro lavoro o ci coinvolge nella creazione dei suoi prodotti. Il committente è tenuto a imporre quest'obbligo a terzi da lui coinvolti come propri. Il committente risponde dei danni derivanti dalla violazione di quest'obbligo ad esclusione dei rapporti di continuazione. L'obbligo di mantenere la riservatezza vale come diritto indipendente oltre il termine dei rapporti commerciali con noi.
10.2 Se non è indicato diversamente nella conferma d'ordine il luogo d'esecuzione della consegna è lo stabilimento del produttore o il nostro magazzino di consegna. Il luogo d'adempimento del pagamento è la nostra sede commerciale.
10.3 Se il committente è un commerciante la nostra sede commerciale è il foro competente. Siamo tuttavia autorizzati a citare in giudizio il committente anche nella sua sede commerciale.
10.4 Vale il diritto della Repubblica Federale Tedesca. Le norme regolamentate nella Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di Compravendita Internazionale di Merci (CISG) sono pertanto escluse espressamente.
11. Disposizioni finali
11.1 Se gli ordini e la corrispondenza non vengono tenute in lingua tedesca valgono per la definizione del contenuto contrattuale i documenti redatti in lingua tedesca.
11.2 L'eventuale inefficacia di una o diverse disposizioni non intacca l'efficacia delle altre norme rimaste valide. Il committente è tenuto a collaborare alla definizione di una norma valida il più possibile simile alle finalità originarie sotto il profilo giuridico ed economico.
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